Cos’è il Modello 730

Il Modello 730

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi  destinato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Presenta diversi vantaggi: innanzitutto il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente in busta paga o nella rata di pensione. Se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Se molto spesso si presenta il 730 è perché “conviene” se si hanno spese detraibili o deducibili (dalle spese sanitarie agli interessi del mutuo o i vari bonus casa). Va ricordato che gli unici contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati, da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta e senza spese da recuperare, redditi soggetti ad imposta sostituiva con esclusione della cedolare secca (es. interessi sui Bot) o ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti).

Ma attenzione: la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Chi, ad esempio, nell’anno precedente ha percepito l’indennità di disoccupazione, oppure chi lavora come colf/badante, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate presentando la dichiarazione.

Anche chi al momento della presentazione non ha un sostituto d’imposta può fare il 730, e, in caso di credito, il rimborso verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, in caso di debito si pagherà con l’F24.

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Domande Frequenti

Chi può presentare il modello 730 ?

Il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiamo percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero);
  • redditi assoggettabili a tassazione separata.

Entro quale data si presenta il 730 ?

La scadenza del 730, ovvero la data entro cui deve avvenire la presentazione, è il:

  • 30 settembre direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate – modello 730 precompilato;
  • 30 settembre al proprio Sostituto d’imposta;
  • 30 settembre a un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

E' possibile presentare il 730 per un contribuente deceduto ?

A partire dal 2020, il modello 730 potrà essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso del 2019 o entro il 30 settembre 2020 (o comunque entro la data ordinaria di presentazione del modello 730).
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, sarà possibile presentare esclusivamente il modello REDDITI PF.

E' possibile modificare il 730 già presentato all'Agenzia delle Entrate ?

Nel caso in cui il contribuente abbia necessità di modificare il proprio modello 730 per l’integrazione che comporta un maggior credito, entro la data del 25 ottobre può presentare un modello 730 integrativo solo tramite CAF o intermediario abilitato.

Per correggere un modello 730 che comporta un maggior debito, è possibile invece presentare il modello Redditi entro la data termine di invio dello stesso (dichiarazione correttiva nei termini), con il versamento dell’imposta, delle sanzioni ridotte e interessi. Questo comportamento non blocca le procedure avviate con il modello 730.

La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il 5° anno successivo a quello di presentazione e l’eventuale credito che emergerà dalla stessa potrà essere utilizzato dall’esercizio successivo a quello di presentazione per le dichiarazioni integrative presentate oltre l’anno.

Cosa c’è di nuovo?

Domanda
Le principali novità contenute nel modello 730/2023 sono le seguenti:
Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%.
Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.
Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.
Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.
Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.
Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro.
Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo.
Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali.
Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.
Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”.
Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF: da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.

Quali spese puoi detrarre nel 730?
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Quali spese puoi detrarre ?

Tutte le spese sostenute nel 2022 che possono darti un risparmio fiscale con la dichiarazione 2023!

Tracciabilità dei pagamenti
Attenzione!
Dall’anno d’imposta 2021 la detrazione degli oneri, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il contribuente dimostra l’utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione.

Dal 2020 per chi possiede un reddito compreso tra i 120.000 e i 240.000 € le detrazioni fiscali degli oneri sono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi al superamento dei 240.000 €. Fanno eccezione le spese sanitarie e i mutui che restano spettanti in misura piena.



Casa

Se sei in affitto
Detrazione di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
Con contratto a canone concordato: detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo (per i primi 3 anni, se trasferiti ad almeno 100km e in regione diversa): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 496 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
Giovani inquilini fino a 31 anni che si trasferiscono dall’abitazione principale dei genitori: detrazione del 20% del canone fino a un massimo di 2.000 euro se il reddito complessivo non supera € 15.494.

Se sei Proprietario
Mutuo: puoi detrarre il 19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di € 4.000 per l’acquisto e fino a € 2.582 per costruzione o ristrutturazione della tua abitazione principale.
Intermediari: Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 1.000 se ti sei servito di un’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale.

Se hai una casa che dai in locazione: conosci le agevolazioni fiscali in base al tipo di contratto e l’opzione più vantaggiosa per te tra il regime di tassazione ordinario e la cedolare secca? Siamo a tua disposizione per una consulenza personalizzata e per assisterti in tutti gli adempimenti con il nostro servizio locazioni! 

Ristrutturazione-risparmio energetico-bonus mobili (rimborsato in 10 rate annuali)

Bonus Facciate: per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60% dell’intera spesa sostenuta.

Recupero edilizio: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione su una spesa massima di € 96.000 La detrazione può arrivare all’80% se la ristrutturazione riduce il rischio sismico.

Risparmio energetico: puoi detrarre il 65% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. La spesa massima varia in base al tipo di intervento.

Bonus mobili: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe A+ o A per i forni con etichetta energetica) fino a un massimo di € 16.000 destinati a immobile oggetto di ristrutturazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Bonus verde: puoi detrarre il 36% su una spesa massima di € 5.000 per interventi di “sistemazione a verde” di giardini o aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi e include la progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere (rimborsato in 5 rate annuali).

Condominio: si possono detrarre anche gli interventi sulle parti comuni del condominio: 50% per la manutenzione ordinaria, fino al 75% per la riqualificazione energetica in base al miglioramento della prestazione, il 36% per il bonus verde e fino all’85% per interventi antisismici.

Detrazione del 50% sui costi d’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, a servizio di condomini o delle singole abitazioni.

Superbonus (rimborsato in 4 rate annuali)
A fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”), spetta una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta. In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati sotto la supervisione di un tecnico che si occupa di redigere e trasmettere le dovute asseverazioni ed è richiesta l’apposizione del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato.

Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza: è prevista una detrazione del 50% per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus acqua potabile: Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Puoi risparmiare fino a 1.000 euro per ogni unità immobiliare

Spese Assicurative: detrazione del 19% per le assicurazioni contro eventi calamitosi.



Famiglia

Abbonamento al trasporto pubblico
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 250 per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali.

Spese assicurative
Puoi detrarre il 19% per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza su un limite massino di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza.

Contributi previdenziali-assistenziali
Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per i contributi versati da lavoratori autonomi, agricoli, ricongiunzione, fondo casalinghe e riscatto anni di laurea.
Se il riscatto della laurea è per un familiare a carico spetta una detrazione del 19%.
I contributi per la previdenza complementare, non dedotti in busta paga, sono deducibili fino a un massimo di € 5.164,57.

Detrazione del 50% in 5 nni per i contributi versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).

Contributi collaboratori domestici
I contributi versati per colf, badanti, babysitter ecc sono deducibili (dal 23% al 43%, in base al reddito) fino a un massimo di € 1549,37.

Adozione internazionale
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) per il 50% della spesa sostenuta.

Assegni mantenimento ex coniuge
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) dell’intero importo corrisposto all’ex coniuge.

Spese funebri
Detrazione del 19% su un importo massimo di spesa di € 1.550 riferito a ciascun decesso.



Figli

Scuola e sport

Rette asilo nido (pubblici e privati)
Puoi detrarre il 19% su un importo massimo di € 632 per figlio.

Spese di istruzione
Puoi detrarre il 19% sulle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo massimo di € 800 per ciascun alunno. Rientrano in questa voce, se deliberate dall’istituto scolastico in funzione della frequenza, anche le spese per gite, assicurazione, altri contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa.
Università: puoi detrarre il 19% sulle spese per frequenza di corsi di laurea-perfezionamento sull’intero importo per le università statali e su un importo definito dal MIUR per gli istituti non statali. Detrazione del 19% anche per il canone di affitto per gli studenti fuori sede, fino a un massimo di € 2.633.

Conservatori e AFAM(Istituzioni Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica) puoi detrarre il 19% della spesa fino a un massimo di 1000 e per per i figli di età compresa tra i 5 e 18 anni i contribuenti con reddito non superiore a 36.000 euro.

Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento):
Puoi detrarre il 19% delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Erogazioni
Puoi detrarre il 19% per le erogazioni liberali in favore degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, senza limite d’importo.

Attività sportive
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa tra i 5 e 18 anni.



Salute

Da quest’anno per le spese sanitarie presenti già nella dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate non effettuerà più i controlli sui documenti. Potrai accettare l’importo proposto senza dover più giustificare la spesa con i documenti.

Se l’importo proposto dall’Agenzia risultasse inferiore alle spese sanitarie sostenute l’Agenzia controllerà solo quelle non presenti nella precompilate che inserirai in aggiunta.

Spese sanitarie
Puoi detrarre il 19% per le spese superiori a € 129,11 per farmaci, ticket, degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE.

Spese veterinarie
Puoi detrarre il 19% sulle spese comprese tra € 129,11 e € 500 sostenute per la cura di animali da compagnia. Detrazione di € 1.000 per il mantenimento dei cani guida.

In caso di disabilità
Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari, anche se non fiscalmente a carico.
Puoi detrarre il 19% sulle spese per facilitare integrazione e autosufficienza: acquisto mezzi necessari all’accompagnamento e deambulazione, acquisto veicoli, sussidi tecnici informatici, eliminazione barriere architettoniche, accompagnamento in ambulanza, servizi di interpretariato in caso di sordità, acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti.
Puoi detrarre il 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale (es. badanti) in caso di non autosufficienza, su un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a € 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 750 per assicurazioni sulla vita a tutela di persone con grave disabilità (beneficiari).



il 730 premia la generosità

EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni a favore di Onlus, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, partiti politici, possono essere detratte dal 26% al 35% per una spesa massima di € 30.000.
Per i versamenti alle Onlus, si può beneficiare della deduzione su un importo massimo pari al 10% del reddito.

È previsto un credito d’imposta del 65% per le erogazioni a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, manutenzione , restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici (Sport Bonus), beni culturali pubblici (Art Bonus).


Allegati

Chi può presentarlo

Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730:

  • al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte;
  • ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e si è a conoscenza dei dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Non possono utilizzare il 730 e devono presentare il Modello Redditi, i contribuenti che nell’anno di imposta hanno posseduto:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Modello 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es. imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nell’anno in corso e/o precedente;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nell’anno di imposta percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
  • nell’anno di imposta hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

Chi è esonerato

La presentazione della dichiarazione dei redditi non sempre è obbligatoria, l’obbligo viene meno nei casi in cui non ci siano imposte da versare o siano state già interamente e correttamente trattenute dal sostituto d’imposta oppure perché le imposte non sono dovute in origine (nel caso di redditi esenti, come le pensioni di invalidità). Anche in caso di esonero, però, può essere presentata per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti.

In generale, i contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva (es interessi sui Bot) con esclusione però della cedolare secca o redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti).
Ma attenzione: la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
In particolare chi lavora come colf/badante può aver diritto al bonus Irpef di 80 euro mensili che verrà riconosciuto presentando la dichiarazione.

Chi nell’anno precedente ha percepito l’indennità di disoccupazione, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate.
Sempre in caso di disoccupazione, chi nell’anno precedenete ha percepito sia lo stipendio che l’indennità avrà due CU (Certificazione unica, ex modello CUD): una del datore di lavoro e una dell’Inps e in questo caso è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi; ma anche chi ha percepito solo la disoccupazione può presentare il modello 730 indicando l’Inps come sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, ottenendo così eventuali rimborsi e verificando la corretta applicazione delle detrazioni applicate dall’Inps.

L’esonero dipende dalla tipologia di reddito e da un limite massimo di reddito percepito nell’anno precendente. Per chiarezza, riportiamo la guida al 730: