Il rapporto di lavoro può cessare, non soltanto per licenziamento, ma anche per volontà del lavoratore che recede unilateralmente dal contratto di lavoro, presentando le dimissioni.

Di norma, le dimissioni non sono soggette a vincoli o motivazioni (salvo che il contratto collettivo di settore o il contratto individuale dispongano diversamente). Tuttavia, il lavoratore è tenuto a rispettare il preavviso (ad eccezione del caso delle dimissioni per giusta causa), secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva di settore o dal contratto individuale. Si segnala che nelle ipotesi in cui, per scelta del lavoratore o del datore di lavoro, il periodo di preavviso non venga rispettato, la parte che recede immediatamente dal rapporto di lavoro deve compensare l’altra con l’indennità sostitutiva.

Dal 12 marzo 2016, al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, le dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro devono essere comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica (art. 26, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151).

In particolare, il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 definisce le modalità, gli standard e le regole tecniche per la comunicazione telematica delle dimissioni. Restano fuori dal campo di applicazione della norma il lavoro domestico, i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale, le ipotesi di convalida presso l’ITL previste dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 relative ai genitori lavoratori, nonché i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185).

Il lavoratore può provvedere alla trasmissione delle dimissioni telematiche tramite soggetti abilitati, come un consulente del lavoro; quindi, prenota l’appuntamento nel nostro Caf (anche via WhatsApp) per presentare le tue dimissioni telematiche.

Documenti necessari per fare le dimissioni telematiche

I documenti da portare al Caf sono:

  • documento di identità
  • codice fiscale
  • ultima busta paga

Guida per le dimissioni telematiche: tutto quello che c’è da sapere

Il D.Lgs. 151/2015 nell’articolo 26 stabilisce che le dimissioni dal rapporto di lavoro devono essere effettuate esclusivamente per via telematica.

Perché le dimissioni sono diventate telematiche?

Le dimissioni sono diventate telematiche per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco“, pratica che penalizzava i lavoratori, soprattutto i più deboli.

Con il termine “dimissioni in bianco” ci si riferisce a una pratica consistente nel far firmare al lavoratore/lavoratrice le proprie dimissioni in anticipo, al momento dell’assunzione, su un foglio in  bianco che veniva poi compilato con la data a posteriori.

Devo presentare le dimissioni (o risoluzione consensuale), come devo fare?

Il lavoratore può agire rivolgendosi ai soggetti abilitati che sono: organizzazioni sindacali, patronati, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Commissione di Certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro abilitati.

Ho presentato le dimissioni, posso ritirarle?

Sì. Il lavoratore può revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro i 7 giorni successivi la comunicazione.

Se mi ammalo, una volta trasmesse le dimissioni, devo revocarle per forza e variare data di cessazione? E se sono trascorsi 7 giorni?

Il lavoratore, in caso di malattia insorta una volta presentate le dimissioni, non deve procedere con la revoca.

Sarà compito del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento in cui dovrà comunicare la chiusura del rapporto di lavoro.

La procedura di dimissioni telematica riguarda tutti i lavoratori?

No, la procedura di dimissioni telematica riguarda principalmente i lavoratori dipendenti del settore privato (compresi i lavoratori in somministrazione).

Ci sono tuttavia delle eccezioni per:

  • i lavoratori domestici (come colf e badanti);
  • i lavoratori in periodo di prova;
  • i lavoratori che sottoscrivono risoluzioni consensuali tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale;
  • i genitori che si dimettono entro i primi tre anni di età del bambino;
  • i lavoratori marittimi.

Sono invece esclusi dalla procedura telematica:

  • i lavoratori del pubblico impiego;
  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i tirocinanti.

Se sbaglio indirizzo PEC del datore di lavoro, che conseguenze subisce il rapporto di lavoro?

In caso di mancata notifica delle dimissioni al datore di lavoro, il Ministero invia una e-mail al lavoratore chiedendogli di correggere l’indirizzo PEC errato.

Se dopo aver inviato le dimissioni concordo con il datore di lavoro un'altra data di cessazione del rapporto di lavoro, cosa devo fare? Ripetere la procedura telematica?

No, la procedura telematica riguarda la manifestazione della volontà, pertanto non è necessario ripeterla. La data di chiusura del rapporto di lavoro sarà rilevata dal datore di lavoro.

Quale procedura bisogna seguire se il lavoratore che intende dimettersi è minorenne?

In caso si faccia ricorso alla procedura telematica, il lavoratore minorenne deve effettuare la trasmissione con l’assistenza di un genitore.

In caso la trasmissione avvenga tramite servizi di un “soggetto abilitato”, il lavoratore minorenne deve essere accompagnato da uno dei genitori titolare della potestà genitoriale e il soggetto abilitato è tenuto a verificare l’identità del lavoratore minorenne e del genitore.

Guida per le dimissioni per giusta causa: tutto quello che c’è da sapere

Attenzione!

La giusta causa deve essere comprovata!

Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate telematicamente?

Si.

Quali sono i motivi per rassegnare le dimissioni per giusta causa e quando?

Secondo quanto previsto dall’INPS (circ. n. 94 /2015), le dimissioni per giusta causa possono essere provocate:

  • dal mancato pagamento della retribuzione;
  • dall’aver subito molestie sessuali nel luogo di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal c.d. mobbing (ovvero una condotta protratta nel tempo e diretta a ledere e mortificare il lavoratore);
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito della cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza che siano evidenti delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” così come previsto dall’art. 2103 del codice civile;
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Quali sono gli effetti delle dimissioni per giusta causa?

La legge (art.2119 c.c.) prevede che:

  • il dipendente può interrompere immediatamente il rapporto;
  • diritto all’indennità sostitutiva del preavviso;
  • stato di disoccupazione involontario: diritto alla Naspi (indennità di disoccupazione);
  • risarcimento danni perdita di lavoro.

Guida per le dimissioni durante il periodo protetto: tutto quello che c’è da sapere

Con periodo protetto si fa riferimento ad un periodo dove per legge è fatto divieto di licenziare. Nel periodo protetto ricadono:

  • maternità;
  • malattia;
  • matrimonio;
  • richiamo alle armi.

Le lavoratrici madri per dimettersi devono seguire l'ordinaria procedura telematica?

No, le dimissioni nel periodo tutelato hanno procedure ed effetti diversi, al fine di tutelare la lavoratrice e impedire che venga costretta alle dimissioni contro la sua volontà.

L’obbligo di convalida delle dimissioni rimane ma cambiano le procedure da seguire: gli interessati dovranno far convalidare le proprie dimissioni presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a garanzia della genuinità della decisione senza alcuna imposizione del datore di lavoro.

La procedura di dimissioni presso l’ITL deve essere seguita nei casi di:

  • stato di gravidanza;
  • durante i primi tre anni di vita del figlio;
  • in caso di adozione o affidamento del figlio durante i primi tre anni di vita.

Nel caso di dimissioni entro il primo anno di età del figlio, le tutele sono rafforzate, in questo caso la lavoratrice potrà:

  • dimettersi in tronco;
  • non è tenuta a rispettare i termini ordinari di preavviso;
  • può richiedere la Naspi (indennità di disoccupazione) anche se ha dato le dimissioni.

La lavoratrice che si dimette durante il primo anno di vita del figlio è tenuta a rispettare gli ordinari termini di preavviso?

No, può dimettersi anche con effetto immediato e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa indennità.

Anche la lavoratrici che hanno pubblicato la data del matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?

Si, le dimissioni devono essere confermate entro 1 mese presso gli uffici dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Guida al preavviso del CCNL: tutto quello che c’è da sapere

Quando decorre il periodo di preavviso?

Comincia a decorrere da quando le dimissioni vengono comunicate al datore di lavoro o nel rispetto dei termini indicati nel CCNL applicato ( es.dal 1° al 16°giorno di ciascun mese).

Quando si interrompe il preavviso?

Il preavviso non decorre a fronte delle seguenti assenze:

  • malattia;
  • infortunio;
  • ferie;
  • maternità.

In questi casi il conteggio ripartirà dal giorno di rientro a lavoro, quindi significa che se durante il preavviso il lavoratore si assenta per una delle cause di cui sopra, il periodo di preavviso si allunga di una quantità di giorni pari all’assenza.

Se non rispetto il preavviso che succede?

Il datore di lavoro è legittimato a trattenere l’indennità sostitutiva relativa al periodo non rispettato.

Come si stabilisce il periodo di preavviso?

In base al CCNL applicato, si stabilisce tramite:

  • tipologia di contratto di lavoro;
  • livello di inquadramento;
  • anzianità di servizio;
  • qualifica.

Come si calcola il periodo di preavviso?

Secondo il CCNL: decorrenza, giorni di calendario o di effettivo lavoro.

Come si calcola la trattenuta per mancato preavviso?

Si calcola secondo il principio dell’onnicomprensività della retribuzione, tenendo in considerazione:

  • le provvigioni;
  • i premi di produzione;
  • le partecipazioni agli utili o ai prodotti (da determinarsi sulla media degli stipendi degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato);
  • altro compenso di carattere continuativo (incluso equivalente del vitto e alloggio dovuto al lavoratore).

Ne risulta escluso invece quanto corrisposto come rimborso spesa.

Ci si può esonerare del tutto o parzialmente del preavviso?

Sì, il datore di lavoro e il dipendente possono concordare un termine diverso.

Quando il preavviso non è dovuto?

Soltanto in tre casi:

  • per dimissioni per giusta causa;
  • durante il periodo tutelato della maternità;
  • durante il periodo di prova.

Se il lavoratore e il datore di lavoro si accordano per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data indicata dal modello telematico, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?

Come indicato nella circolare n. 12/2016, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere gli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.

Guida al recesso anticipato nel contratto a termine

Che preavviso occorre rispettare nel caso di recesso anticipato del contratto a termine?

Non occorre rispettare preavviso, salvo non venga previsto nel CCNL di categoria. In tal caso, il rapporto di lavoro può concludersi prima della data di scadenza del contratto solo in caso di accordo di entrambe le parti o in caso di recesso per giusta causa (art. 2119 Codice Civile).

Ci sono delle penali in caso di recesso senza giusta causa?

Il datore di lavoro può chiedere un risarcimento pari al periodo mancante alla conclusione dello stesso.